PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e istituzione dell'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).

      1. A integrazione di quanto previsto per le scuole italiane all'estero dagli articoli 636, 637 e 638 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, considerate la mutata realtà delle collettività italiane nel mondo, la crescente interdipendenza delle politiche nazionali con quelle globali e la necessità di promuovere strategie e azioni che assicurino il mantenimento delle radici linguistico-culturali italiane da parte dei connazionali all'estero e sviluppino azioni integrate a favore della mobilità culturale e professionale da e verso l'Italia, la Repubblica promuove iniziative di formazione linguistico-culturale, di educazione permanente e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini italiani e degli oriundi italiani, di seguito denominati «comunità italiane all'estero», nonché servizi e interventi integrati di orientamento, formazione e perfezionamento professionali, finalizzati a garantire la mobilità culturale e professionale dei lavoratori stranieri che intendono emigrare in Italia.
      2. È istituita presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero degli affari esteri, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Dipartimento per gli affari regionali e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

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Art. 2.
(Funzioni dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia persegue le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, promuovendo il coordinamento tra amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali ai sensi della legislazione vigente, e svolge altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero nonché da associazioni e da fondazioni nell'ambito delle medesime finalità.
      2. L'Agenzia, in particolare, provvede:

          a) alla istituzione e soppressione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei confronti delle quali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza;

          b) alle azioni formative e didattiche concernenti l'insegnamento della lingua italiana e aventi lo scopo di facilitare l'integrazione linguistica, culturale e lavorativa dei connazionali nei sistemi scolastici e nel tessuto sociale dei Paesi di accoglienza;

          c) alla promozione e alla diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, sia attraverso specifici interventi rivolti a figli, congiunti e discendenti di connazionali in età di obbligo scolastico, sia attraverso iniziative di educazione permanente e di formazione continua rivolte agli adulti;

          d) agli interventi di sostegno all'integrazione scolastica ispirati al principio del plurilinguismo;

          e) agli interventi di formazione continua, di educazione degli adulti e permanente, finalizzati, in particolare, allo sviluppo di competenze relazionali, sociali e comunicative, e comunque tali da assicurare

 

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la più significativa partecipazione della cultura italiana nel mondo al processo di riconoscimento delle reciprocità tra le diverse culture locali e nazionali;

          f) ai servizi e agli interventi integrati di orientamento, formazione e perfezionamento professionali, in favore delle comunità italiane all'estero e dei cittadini stranieri iscritti nelle apposite anagrafi istituite presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero;

          g) ai servizi di monitoraggio e di valutazione della qualità e dell'efficacia delle azioni intraprese, allo scopo di assicurare unitarietà di indirizzo, ampia visibilità dei loro effetti, nonché il rispetto delle specificità di intervento in ragione della nazionalità degli utenti, del carattere regionale degli interventi e della ottimizzazione delle risorse locali attivate;

          h) alle azioni di accrescimento e di sviluppo delle competenze linguistiche, metodologiche, formative, gestionali e organizzative del personale impegnato nell'attuazione degli interventi previsti dal presente comma, attuate anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie avanzate di formazione a distanza;

          i) ai servizi di certificazione di crediti formativi e di competenze linguistiche, culturali e professionali congruenti con i paralleli sistemi locali di valutazione, certificazione e accreditamento delle competenze;

          l) a garantire la gratuità dell'insegnamento della lingua italiana e dei relativi materiali didattici per i cittadini italiani in età di obbligo scolastico, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dalla normativa vigente in materia di obbligo scolastico.

      3. L'Agenzia cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche delle informazioni che le amministrazioni dello Stato nonché gli enti e le istituzioni pubblici sono tenuti a

 

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tale fine a trasmetterle, e presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge.

Art. 3.
(Amministrazione, coordinamento e vigilanza).

      1. Per svolgere le funzioni di amministrazione, coordinamento e vigilanza relative alle scuole, alle istituzioni educative e alle altre iniziative di cui all'articolo 2 è messo a disposizione dell'Agenzia un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C1, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, dell'amministrazione universitaria e di personale direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di 200 unità.
      2. Agli uffici scolastici consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale della scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.
      3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionali di appartenenza.
      4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

Art. 4.
(Ordinamento delle scuole italiane all'estero).

      1. Con provvedimenti adottati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su

 

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proposta dell'Agenzia, è definito l'ordinamento delle scuole italiane all'estero, secondo un modello uniforme, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, e conforme a quello delle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, compresa l'attribuzione dell'autonomia scolastica. Ai titoli di studio conseguiti presso le scuole di cui al presente comma è riconosciuto valore legale.
      2. I programmi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.
(Scuole non statali).

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell'Agenzia, alle scuole italiane all'estero che dipendono da enti o da associazioni e che sono in possesso di requisiti sostanzialmente conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole italiane statali all'estero può essere riconosciuta la parità, ai sensi delle norme vigenti in materia di parità scolastica per le scuole non statali operanti nel territorio italiano.
      2. I programmi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 6.
(Uffici scolastici consolari).

      1. Le funzioni degli uffici scolastici consolari sono le seguenti:

          a) mediazione tra l'utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta delle proprie radici culturali;

          b) mediazione tra l'utenza e la realtà socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di scoperta reciproci;

 

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          c) mediazione tra l'utenza e le strutture sociali di appoggio, italiane e locali, al fine di evitare l'emarginazione scolastica e sociale.

      2. In rapporto alle funzioni di cui al comma 1 gli uffici scolastici consolari, di concerto con le rappresentanze diplomatiche e consolari e sulla base delle indicazioni dell'Agenzia, svolgono i seguenti compiti:

          a) orientare le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base dell'analisi dei bisogni riscontrati;

          b) valutare, sulla base delle risultanze dell'attività di cui alla lettera a), l'efficacia e la validità degli interventi scolastici proposti da enti e da associazioni;

          c) monitorare l'andamento delle attività di cui alla lettera a), valutando la corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati;

          d) selezionare e assumere con concorso pubblico il personale scolastico destinato ad iniziative proposte da enti e da associazioni.

Art. 7.
(Contingenti del personale da destinare all'estero).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, su proposta dell'Agenzia, i contingenti quadriennali del personale universitario o scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici scolastici consolari, anche in riferimento ad osservazioni e proposte delle rappresentanze sindacali unitarie in analogia a quanto disposto dalle norme

 

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vigenti sul territorio metropolitano. Con il medesimo decreto è fissato altresì il relativo limite massimo di spesa.
      2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione biennale.
      3. I contingenti del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sono stabiliti entro il limite massimo di 1.500 unità.

Art. 8.
(Procedura per la scelta del personale da destinare all'estero).

      1. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle previste dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che ha superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che ha conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese a cui è destinato.
      2. Alla destinazione alle istituzioni di cui alla presente legge si provvede, in quanto rientrante nell'ambito della mobilità professionale, secondo le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; essa è disposta, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime.

Art. 9.
(Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo).

      1. L'assegnazione alla sede di servizio del personale da destinare all'estero è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione.

 

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      2. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo, per il periodo durante il quale esercita le funzioni, con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 10.
(Durata massima di permanenza all'estero).

      1. Il servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle previste dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere non può essere superiore a un periodo complessivo di nove anni scolastici.
      2. È fatta salva la possibilità di ulteriore impiego nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 previo nuovo superamento delle procedure di selezione.
      3. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole.

Art. 11.
(Periodi minimi di permanenza all'estero).

      1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.
      2. Nel caso di rimpatrio a domanda, prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.
      3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non può avere luogo prima di due anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.
      4. Il personale destinato all'estero mantiene la titolarità nella scuola di provenienza per i primi tre anni della permanenza all'estero.

 

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Art. 12.
(Rientro in sede metropolitana).

      1. Al momento del rientro in sede metropolitana il personale scolastico ha diritto di precedenza nella scelta e nell'assegnazione della sede.
      2. Gli anni di servizio all'estero sono valutati, oltre che per quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche ai fini delle graduatorie di istituto, come servizio prestato sul territorio nazionale.

Art. 13.
(Norme applicabili al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).

      1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme della presente legge relative al personale docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.

Art. 14.
(Trattamento giuridico ed economico).

      1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.
      2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dalla data di assunzione giuridica fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli

 

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oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è determinato sulla base dei criteri previsti dagli articoli 143 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, in analogia a quanto previsto per il trattamento del personale dell'amministrazione degli affari esteri.

Art. 15.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.